(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Visto il decreto del Presidente della  giunta  regionale  7  agosto
2018, n. 47 (Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  20
dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»); 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 546 del 23  aprile
2019,  di  approvazione  in  via  preliminare   della   proposta   di
regolamento ai fini dell'acquisizione, ai sensi  dell'art.  42  dello
statuto  regionale,   del   parere   della   competente   commissione
consiliare; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 7 maggio 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 20  maggio  2019,  n.
661; 
  Considerato quanto segue: 
    1) l'art. 64, comma 4 del decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale n. 47/R/2018 prevede  che  le  strutture  ricettive  e  gli
stabilimenti balneari esistenti si adeguino  a  quanto  disposto  dal
medesimo decreto del Presidente della giunta regionale  entro  il  31
marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilita' tecnica; 
    2) il consiglio regionale ha approvato la mozione n. 1673 del  27
febbraio 2019, con la quale, in considerazione dei danni patiti dagli
stabilimenti  balneari  toscani  a  causa  degli   eventi   meteorici
dell'ottobre e novembre 2018,  impegna  la  giunta  a  modificare  il
citato comma 4, prorogando di un anno la  data  entro  la  quale  gli
stabilimenti balneari si devono  conformare  a  quanto  disposto  dal
regolamento; 
    3) e' opportuno dare attuazione a quanto auspicato nella  mozione
n. 1673/2019, differendo di un anno il termine del 31 marzo 2019,  ad
eccezione  dell'adeguamento  a  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4
dell'art. 52 del decreto del Presidente della giunta  regionale,  per
il quale il differimento del termine e' al 15 giugno 2019, in  quanto
l'adeguamento  a  tali  disposizioni  non  comporta   interventi   di
carattere strutturale; 
    4) in considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare
e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
    5) di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e
di adeguare conseguentemente il testo; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni transitorie per  gli  stabilimenti  balneari.  Modifiche
  all'art. 64 del decreto del Presidente della  giunta  regionale  n.
  47/R/2018. 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 64 del decreto  del  Presidente  della
giunta regionale 7 agosto 2018,  n.  47  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 20  dicembre  2016,  n.  86  «Testo  unico  del
sistema turistico regionale»), e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma  4
e' differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione  per  l'adeguamento  a
quanto previsto dall'art. 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il
15 giugno 2019.».