(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 546 del 23 aprile 2019, di approvazione in via preliminare della proposta di regolamento ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 dello statuto regionale, del parere della competente commissione consiliare; Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della giunta regionale 20 maggio 2019, n. 661; Considerato quanto segue: 1) l'art. 64, comma 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2018 prevede che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguino a quanto disposto dal medesimo decreto del Presidente della giunta regionale entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilita' tecnica; 2) il consiglio regionale ha approvato la mozione n. 1673 del 27 febbraio 2019, con la quale, in considerazione dei danni patiti dagli stabilimenti balneari toscani a causa degli eventi meteorici dell'ottobre e novembre 2018, impegna la giunta a modificare il citato comma 4, prorogando di un anno la data entro la quale gli stabilimenti balneari si devono conformare a quanto disposto dal regolamento; 3) e' opportuno dare attuazione a quanto auspicato nella mozione n. 1673/2019, differendo di un anno il termine del 31 marzo 2019, ad eccezione dell'adeguamento a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della giunta regionale, per il quale il differimento del termine e' al 15 giugno 2019, in quanto l'adeguamento a tali disposizioni non comporta interventi di carattere strutturale; 4) in considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 5) di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche all'art. 64 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2018. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 64 del decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»), e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 e' differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019.».